Tra le misure a sostegno di lavoratori e imprese, il Decreto “Cura Italia” prevede misure a favore di lavoratori autonomi, stagionali, partite Iva e agricoli. In pratica un benefit economico che li aiuti in questo periodo di chiusura e di mancato guadagno.
Le indennità sono previste per il mese di marzo 2020 ed hanno un importo di 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale.
Potranno accedere a questo tipo di indennità le seguenti categorie:
a) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
– I liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS
– I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS
Per poter avere accesso all’indennità, questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
b) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
– Artigiani
– Commercianti
– Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
i fini dell’accesso al bonus, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria a esclusione della Gestione separata Inps.
a) Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
– I lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
Per avere diritto all’indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
b) Lavoratori agricoli
– Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano far valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente
– non siano titolari di pensione
c) Lavoratori dello spettacolo
– I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo
– che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
Tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Queste indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute a chi riceve il Reddito di cittadinanza.
Per ottenere l’indennità, il lavoratore dovrà presentare la domanda telematica all’Inps, procedure che saranno aperte nei prossimi giorni.
Gli uffici delle ACLI sono chiusi al pubblico causa emergenza sanitaria ma rimaniamo #viciniadistanza, #noicisiamo.
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