Cuneo – Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 della Legge di Bilancio per il 2024 ecco che cosa è cambiato per quanto riguarda Pensione anticipata e Pensione di vecchiaia.
PENSIONE ANTICIPATA. Nessun cambiamento è stato introdotto. I termini restano:
-Uomini: 42 anni e 10 mesi
-Donne: 41 anni e 10 mesi
Nel sistema puramente contributivo, dal 01 gennaio 2024 il requisito relativo al minimo pensionistico viene AUMENTATO da 2,8 volte l’assegno sociale a 3 volte l’assegno sociale (2,8 l’AS per donne con un figlio, e 2,6 l’AS per donne con due o più figli).
Pertanto, il riconoscimento della pensione anticipata contributiva, sarà subordinato al raggiungimento di un minimo pensionistico superiore a 3 volte l’assegno sociale (circa 19.626,30 Euro/anno, da adeguare sul 2024).
La prestazione viene riconosciuta nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (circa 36.643,10 Euro/anno, da adeguare sul 2024).
Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età).
PENSIONE DI VECCHIAIA. Rimangono invariati i termini:
-67 anni di vita (Uomini e donne)
-Almeno 20 anni di contribuzione utile al diritto (anche in cumulo)
La novità è che nel sistema puramente contributivo l’importo della pensione deve superare una volta l’assegno sociale.
Dal 01 gennaio 2024 il requisito relativo al minimo pensionistico viene RIDOTTO, da 1,5 volte l’assegno sociale, ad una vola l’assegno sociale.
Pertanto, il riconoscimento della pensione contributiva, sarà subordinato al raggiungimento di un minimo pensionistico superiore ad una volta l’assegno sociale (circa 6.542,13 Euro/anno, da adeguare sul 2024).
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE ‘QUOTA 103’
La misura viene prorogata per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024, apportando modifiche peggiorative rispetto alla scorsa finanziaria.
Rimangono invariati i parametri:
-62 anni di vita (uomini e donne)
-41 anni di contribuzione utili al diritto (anche in cumulo)
-Incumulabilità con il reddito da lavoro fino al requisito anagrafico pensionistico
Variazioni:
– viene previsto il calcolo interamente contributivo della prestazione,
– viene abbassato da 5 volte a 4 volte il trattamento minimo Inps il massimale di importo erogabile fino al compimento dell’età per la vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età).
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