Fiscalmente parlando il 2020 sarà ricordato come l’anno del “reset” sulle spese detraibili.
Il riassestamento è presto detto: dal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo di effettuare con metodo tracciabile quell’ampio menu di spese (eccezion fatta per quelle sanitarie) che poi andranno a finire in dichiarazione dei redditi ai fini della detraibilità nella misura del 19%. È una misura che fa il paio con le limitazioni introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020, secondo cui dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il tetto all’utilizzo di moneta cartacea scenderà dagli attuali 3.000 a 2.000 euro, per poi scendere ulteriormente a 1.000 dal 1° gennaio 2022.
Le violazioni quindi riscontrate nel primo arco temporale (luglio 2020-dicembre 2021) saranno sanzionate con un minimo di 2.000 euro, quelle invece commesse a partire dal 2022 con 1.000 euro. L’indirizzo impartito dal legislatore è insomma chiaro nell’introdurre una “piega” appannaggio della moneta elettronica, ma la sensazione è che si tratti di misure non tanto sostanziali, piuttosto calibrate con il chiaro intento di favorire un cambiamento “culturale”, di abitudini e mentalità, per fare entrare con maggior regolarità lo strumento della forma tracciabile nel quotidiano delle persone.
Prendiamo ad esempio l’obbligo di pagamento tracciabile – e per “tracciabili” vengono intesi non solo i versamenti con le classiche card prepagate/di credito o i bancomat, ma anche i bonifici e gli assegni. Questo a ben vedere non è altro che la certificazione, assurta a legge, di quanto grossomodo già avviene nella realtà. Se teniamo per un momento da parte il discorso sulle spese sanitarie (ci torniamo più avanti), notiamo che il legislatore minaccia sì l’impossibilità di detrarre tutte le spese rientranti nell’articolo 15 del TUIR laddove non vengano effettuate con sistemi elettronici/tracciabili, ma poi di fatto il rischio di perdere la detrazione è molto meno concreto di quanto sembri, perché parliamo appunto di spese che fino a ieri, nella stragrande maggioranza dei casi, sono già state eseguite con modalità tracciabili, senza che ci fosse una legge a stabilirlo.
Insomma, è nella natura stessa di certe spese essere eseguite con carte o assegni anziché in contanti. È pur vero, d’altra parte, che d’ora in poi l’obbligo di tracciabilità stabilisce un monito indiscutibile che non lascerà alcun margine di scelta nei casi in cui determinate spese potrebbero prestarsi tanto al contante quanto ai canali elettronici o comunque tracciabili.
Facciamo dunque degli esempi. L’articolo 15 del TUIR dispone la detrazione al 19% per spese come:
• interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
• istruzione,
• pompe funebri,
• assistenza personale,
• attività sportive per ragazzi,
• intermediazione immobiliare,
• canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
• erogazioni liberali,
• veterinarie,
• assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.
Vedete quindi che in linea di massima, già si tratta di oneri “avvezzi” al metodo della tracciabilità. I casi, invece, dove la tracciabilità è un po’ meno ovvia potrebbero essere ad esempio le spese veterinarie o quelle sportive per i figli, laddove in famiglia ci sia la consolidata abitudine di pagare in contanti le rette mensili della palestra o qualche normalissimo medicinale per un animale domestico.
È dunque in questi casi che la norma incide più nel profondo, tanto che da adesso in poi, ogni qualvolta si tratterà di pagare qualcosa, prima ancora di rispondere al gesto istintivo di pescare dalla tasca dei contanti, si dovrà fare mente locale e sfilare la carta (o staccare un assegno).
Logico infine pensare che ai fini della detraibilità possa essere richiesta la ricevuta del pagamento tracciabile, quindi il consiglio – per lo meno fino a quando non si avranno informazioni più dettagliate – è di conservare tutto, anche le ricevute dei bancomat.
C’è poi il capitolo delle spese mediche, che – come accennavamo – rappresentano un discorso a sé stante.
Per il momento l’obbligo di tracciabilità non varrà sull’acquisto di medicinali e dispositivi medici, e anche per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Tali spese saranno quindi fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato. Viceversa, per le prestazioni mediche private non convenzionate al SSN il paziente è vincolato a pagare con un modo tracciabile.