Lotteria degli scontrini a partire da luglio, ravvedimento operoso in versione extra large anche su tributi non di competenza dell’Agenzia delle Entrate, agevolazioni Tari per chi è in disagio economico e limiti all’uso del contante, ma soprattutto – udite udite – stravolgimento del calendario 730: ossia per dichiarare avremo tempo fino al 30 settembre anziché fino al 23 luglio, ma la novità sarà valida solo a decorrere dal 2021. Questi, in estrema sintesi, alcuni dei contenuti del Decreto Fiscale 2020.
In linea generale viene da osservare che l’assetto del decreto, pur nella palese intenzione di dare una scossa alla lotta contro l’evasione fiscale, ossia incentivando da un lato l’utilizzo di moneta elettronica e dall’altro inasprendo le pene carcerarie contro i reati tributari, mette in campo una serie di misure abbastanza controverse, come ad esempio il credito premiante sulle transazioni effettuate tramite i canali tracciabili, cui manca però il “contrappeso” delle sanzioni per gli esercenti/professionisti che trasgrediscono all’obbligo del terminale elettronico POS (anzi, a essere precisi, ove previste dalla versione originaria del decreto, le sanzioni sono state del tutto soppresse dalla versione ultimativa). Condivisibile invece il rafforzamento delle misure sulle indebite compensazioni.
Il quadro che si profila ha comunque del paradossale: se da una parte la nuova normativa mostra i muscoli cingendo d’assedio il malcostume delle indebite compensazioni e inasprendo il carcere per chi commette reati tributari, dall’altra invece – su un aspetto tanto banale come l’obbligo di POS (che esiste per altro dal 2014) – sopprime le sanzioni ai commercianti e professionisti che lo rifiutano o non ne sono provvisti.
Fa poi “colore”, sempre nell’ottica di una condotta incentivante per la tracciabilità delle spese, l’arrivo dal 1° luglio 2020 della lotteria degli scontrini, con premi esentasse a cadenza mensile associati a determinati acquisti, ma è chiaro che un simile provvedimento suona più come una misura dotata di forte clamore mediatico che non di una concreta solidità strutturale per porre un serio argine alla grande evasione.
Per partecipare all’estrazione sarà necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Solo così l’acquirente sarà aggiunto alla lista dei papabili estratti. La procedura, insomma, dovrebbe funzionare grazie ai canali telematici tramite i quali gli esercenti saranno tenuti a comunicare i singoli dati necessari alle estrazioni.
Anche sulla lotteria però, così come nella soppressione delle sanzioni contro i trasgressori del POS, si avverte un analogo atteggiamento di “morbidezza” da parte del legislatore che nel testo definitivo ha soppresso le sanzioni (anch’esse previste nella versione originaria) ai commercianti che dovessero rifiutare di accettare il codice lotteria dei clienti. Si fatica, insomma, a ravvisare una coerenza complessiva nello spirito di queste norme, votate un po’ al bastone e un po’ alla carota, dove per altro il bastone sembra intervenire più ex post che ex ante, quindi non tanto come ricetta preventiva per giocare d’anticipo, piuttosto come strumento punitivo.
Vediamo adesso nel dettaglio le misure di maggior interesse…
Ravvedimento operoso
L’ambito operativo del cosiddetto ravvedimento operoso, che comporta riduzioni sanzionatorie sulle violazioni tributarie, viene esteso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, quindi non sarà più limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o ai tributi doganali.
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
Si estendono le maggiori agevolazioni disposte dal Decreto Crescita per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, purché risultino già beneficiari del medesimo regime per i lavoratori impatriati. In pratica il regime agevolativo destinato ai cd lavoratori impatriati ha origine dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015 che ha concesso un’agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, che si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, e la cui attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Nella sua formulazione originaria il regime agevolato prevedeva che nel periodo d’imposta in cui fosse avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto nel territorio dello Stato concorresse alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% dell’ammontare. Successivamente il Decreto Crescita ha:
- incrementato dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
- semplificato le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- esteso il regime di favore a chi avvia un’attività d’impresa e ha maggiorato le agevolazioni fiscali in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Le suddette migliorie erano però previste solo per quei soggetti che trasferissero la residenza in Italia a partire dal 2020, mentre adesso, con le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020, la decorrenza delle maggiorazioni sui benefici viene allargata anche ai soggetti trasferiti in Italia già a partire dal 30 aprile 2019, purché appunto risultino già beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.
Modifiche sui tempi del Modello 730
Vengono introdotte a decorrere dal 2021 (quindi nel 2020 tutto resterà uguale) importanti modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. La disposizione posticipa da luglio a settembre il termine per la presentazione del Modello 730 e di conseguenza rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle entrate; introduce infine un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta. Tutto questo comporterà chiaramente una serie di modifiche sostanziali (anche vantaggiose per sostituti e lavoratori) nel cronoprogramma della dichiarazione, su cui torneremo a parlare più nel dettaglio nei prossimi giorni. Per ora ci limitiamo a dire che i contribuenti potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
- entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
- entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Limite al contante
Si modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro stabilito dalla normativa precedente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per poi ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Lotteria degli scontrini
Dal 1° luglio 2020 partirà la lotteria degli scontrini. Si escludono dall’imposizione ai fini Irpef (e da qualsiasi altro prelievo) i premi attribuiti nell’ambito della lotteria. Inoltre viene prevista un’ulteriore estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento elettronico. Vengono invece soppresse le sanzioni amministrative da 500 a 2.000 euro laddove l’esercente rifiuti – al momento della transazione – di acquisire il codice fiscale del contribuente deciso a partecipare alla lotteria, oppure ometta la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati della singola cessione o prestazione, ma si prevede semplicemente che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente ha appunto rifiutato di acquisire il suo codice lotteria. Tali segnalazioni potranno essere quindi utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
Pagamenti con POS
Gli articoli del decreto che affrontano la questione POS sono – anzi erano – il 22 e il 23. Abbiamo volto la frase al passato perché il 23, rispetto al testo originario, è stato del tutto soppresso. Per l’esattezza l’articolo 22 prevede – dal 1° luglio 2020 – per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito, prepagate e altri strumenti elettronici tracciabili. L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione però che i ricavi e i compensi dell’esercente relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Al contrario l’articolo 23, soppresso nella sua totalità, introduceva – sempre a partire dal luglio 2020 – una sanzione fissa di 30 euro, aumentata poi del 4% del valore della transazione, per chi si fosse rifiutato di accettare pagamenti con sistemi elettronici. Il legislatore, in sintesi, introduce dei benefici fiscali allo scopo di favorire una maggior diffusione di moneta elettronica, ma al tempo stesso continua a non prevedere l’irrogazione di sanzioni per coloro che trasgrediscono a quello che fino a prova contraria costituisce un obbligo di legge: ovvero la presenza del POS a disposizione della clientela.
Agevolazioni sulla TARI
Ai fini della tariffa rifiuti, viene garantito l’accesso a condizioni agevolate per gli utenti che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, certificate cogli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ovvero tramite soglie Isee.